Art. 3.
(Mancata presentazione).

      1. La mancata presentazione all'ufficio di cui al comma 2 dell'articolo 2 è immediatamente notificata dalle competenti autorità di polizia giudiziaria al giudice, che, con nuovo provvedimento, ai sensi dell'articolo 205 del codice penale, ordina che il soggetto sia sottoposto al trattamento previsto dal comma 2 dell'articolo 1 ricorrendo a misure coercitive.